Art. 8 
 
            Durata massima complessiva delle prestazioni 
 
  1. Per ciascuna unita'  produttiva,  i  trattamenti  relativi  alle
prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque  superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 
  2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al  precedente
comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata
dell'intervento che da  luogo  alla  corresponsione  dell'assegno  di
solidarieta', viene computato nella misura della  meta'.  Oltre  tale
limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.