Art. 8 Durata massima complessiva delle prestazioni 1. Per ciascuna unita' produttiva, i trattamenti relativi alle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al precedente comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata dell'intervento che da luogo alla corresponsione dell'assegno di solidarieta', viene computato nella misura della meta'. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.