Art. 9 Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni 1. L'erogazione delle prestazioni e' effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. 2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento se successivo. 4. La sede INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.