Art. 9 
 
                  Modalita' di erogazione e termine 
                  per il rimborso delle prestazioni 
 
  1. L'erogazione delle  prestazioni  e'  effettuato  dal  datore  di
lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine  di  ogni  periodo  di
paga. 
  2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro  o
conguagliato da  questo  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Il conguaglio o  la  richiesta  di  rimborso  delle  prestazioni
corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo
che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in  corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento se successivo. 
  4. La sede INPS territorialmente  competente  puo'  autorizzare  il
pagamento diretto in presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di
lavoro.