IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visti l'articolo 1, commi 2 e 5, e l'articolo  5,  comma  2,  della
legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto il Titolo IV, Capo VIII, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300,  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59"  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
in particolare, l'articolo 6, comma 1,  lettere  a),  e)  e  o),  che
attribuisce alla Direzione per la protezione della natura e del  mare
le funzioni negli ambiti delle  aree  protette  terrestri  e  marine,
della biodiversita', nonche' delle attivita' in  materia  di  mare  e
biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri  e
marini; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista  la  "Convenzione  relativa  alle  zone  umide   d'importanza
internazionale soprattutto come  habitat  degli  uccelli  acquatici",
firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio  1971  e  di  seguito  denominata
Convenzione di Ramsar; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione di Ramsar; 
  Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'11  febbraio
1987, n. 184, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  15
maggio 1987, con il quale  e'  stato  reso  esecutivo  in  Italia  il
Protocollo di Emendamento alla  Convenzione  di  Ramsar,  adottato  a
Parigi il 3 dicembre 1982; 
  Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree  protette
del 21 dicembre 1993 che, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, include  nella  classificazione  delle
aree protette anche le  zone  umide  d'importanza  internazionale  ai
sensi della Convenzione di Ramsar; 
  Considerato  che  l'attuazione  della  Convenzione  di  Ramsar   e'
coerente con gli  obiettivi  di  tutela  della  biodiversita',  degli
habitat e delle specie della flora e della  fauna  selvatica  sanciti
anche da direttive europee nonche' da  altri  accordi  e  convenzioni
internazionali, fra i quali si richiamano: 
  -  la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione  codificata  della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  30
novembre 2009, di seguito denominata direttiva "Uccelli"; 
  - la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva
"Habitat"; 
  - il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997,
n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva Habitat; 
  - il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,  n.
120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  concernente
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  fauna
selvatiche"; 
  - la "Convenzione sulle specie migratrici appartenenti  alla  fauna
selvatica", del 23  giugno  1979,  nota  come  Convenzione  di  Bonn,
ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42; 
  - la "Convenzione relativa alla conservazione della vita  selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa", del 19 settembre 1979, nota come
Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503; 
  - la "Convenzione sulla diversita' biologica", sottoscritta  a  Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14  febbraio  1994,
n. 124; 
  -  la  Strategia  nazionale  per  la  biodiversita'  approvata  con
l'intesa espressa, il 7 ottobre 2010, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano; 
  Considerato che la Convenzione di Ramsar e' coerente anche con  gli
obiettivi di altre direttive europee, fra le quali si richiamano: 
  - la direttiva sulle acque 2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro
d'azione per le acque interne, per le foci dei fiumi e per  le  acque
costiere, recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  -  la  direttiva  quadro  sulla  strategia  per  l'ambiente  marino
2008/56/CE, che istituisce un quadro per conseguire  o  mantenere  un
buono stato ecologico delle acque marine,  recepita  con  il  decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; 
  Considerato che gli atti della  Convenzione  definiscono  specifici
criteri   di   identificazione   delle   zone   umide    d'importanza
internazionale, proposti nel corso della  "Conferenza  internazionale
sulla conservazione delle  zone  umide  e  degli  uccelli  acquatici"
tenutasi a Heilingenhafen (Germania 1974) ed in  seguito  adottati  e
integrati nel corso delle Conferenze delle Parti; 
  Considerato che le Conferenze delle parti hanno definito specifiche
modalita' per l'identificazione e la designazione di dette zone umide
d'importanza internazionale illustrate nel "Strategic  Framework  and
guidelines for the future development of  the  List  of  Vetlands  of
International Importance of the Convention on Wetlands",  adottate  e
integrate con le seguenti risoluzioni: 
  - VII.11 come emendata dalla,  risoluzione  VII.13  (COP  VII,  San
Jose', Costa Rica 1999); 
  - VIII.11 e VIII.33 (COP VIII, Valencia, Spagna, 2002); 
  - IX.1 Allegati A e B (COP IX, Kampala, Uganda, 2005); 
  - X.1 e X.20 (COP X, Changwon, Corea, 2008); 
  Considerato  che,  a  norma  dell'articolo  2,   comma   4,   della
Convenzione medesima l'Italia ha designato  zone  umide  d'importanza
internazionale, che sono state quindi inserite  nell'apposito  elenco
di cui all'articolo 2, comma 1, della Convenzione; 
  Considerato  che  a  norma  dell'articolo  2,  comma  5,  le  parti
contraenti hanno il diritto di aggiungere al  predetto  elenco  altre
zone umide situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'articolo 4, comma 1, della Convenzione
prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle  zone
umide creando nelle stesse riserve  naturali,  indipendentemente  dal
fatto che siano o meno riconosciute d'importanza internazionale, e ne
assicuri un'adeguata protezione; 
  Vista la richiesta  di  designazione  di  zona  umida  d'importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar per il sito "Foce
dell'Isonzo - Isola della Cona" pervenuta, con nota prot.  11967  del
19 novembre 2013 dall'Organo gestore della riserva naturale regionale
della Foce dell'Isonzo, costituito dai comuni di  Fiumicello,  Grado,
San Canzian d'Isonzo, Staranzano, corredata con la scheda informativa
sulle zone umide Ramsar RIS prevista, per la  fase  di  designazione,
dalla Conferenza delle parti contraenti la Convenzione di Ramsar; 
  Preso atto che, come descritto in detta richiesta, il  sito  ricade
nel territorio dei comuni di Fiumicello (UD), Grado (GO), San Canzian
d'Isonzo (GO) e Staranzano (GO), e comprende un tratto di 15  km  del
fiume Isonzo, le aree umide limitrofe e  una  considerevole  porzione
del mare poco profondo antistante la  sua  foce,  interessando  2.340
ettari, dei quali circa 1.200 su aree marine e salmastre; 
  Preso atto che la zona umida in questione coincide con l'area della
Riserva naturale regionale  della  Foce  dell'Isonzo,  istituita  con
legge, regionale 30 settembre 1996, n. 42,  ed  e'  inclusa  in  gran
parte all'interno del sito d'importanza comunitaria, ai  sensi  della
direttiva 92/43/CEE, designato quale Zona Speciale  di  Conservazione
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 21 ottobre 2013, coincidente con la zona di protezione
speciale, ai sensi  della  direttiva  2009/147/CE  "IT  3330005  Foce
dell'Isonzo Isola della Cona"; 
  Preso  atto  che  l'area  della  Riserva  include,  inoltre,  l'IBA
(Important Bird Area, aree importanti per gli  uccelli)  "IT063  Foci
dell'Isonzo, Isola della Cona e Golfo di Panzano"; 
  Preso atto che i confini della detta zona umida  sono  identificati
nella cartografia allegata alla richiesta  e  il  cui  centro  ha  le
seguenti coordinate geografiche 45°45'N - 13°30'E; 
  Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il sito svolge  quale
zona umida costiera  nella  porzione  piu'  settentrionale  del  Mare
Adriatico, in connessione con un vasto e articolato sistema di lagune
che comprende, fra l'altro, il Delta del Po e la Laguna di Venezia; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat e delle specie inclusi nell'area, rappresentati  da  ambienti
altamente   significativi   e   diversificati   sotto   gli   aspetti
floristico-vegetazionali; 
  Considerato che l'istruttoria svolta  secondo  i  criteri  definiti
dallo "Strategic Framework and guidelines for the future  development
of the List of Wetlands of International Importance of the Convention
on Wetlands" ha confermato, cosi'  come  illustrato  nella  richiesta
pervenuta dall'Organo"gestore della riserva naturale regionale  della
Foce dell'Isonzo, che le caratteristiche del sito rispondono  a  otto
dei nove criteri adottati per l'identificazione e la designazione  di
nuove zone Ramsar, ed in particolare: 
  - criterio 1 poiche' contiene un raro esempio di laguna allo stadio
iniziale, pur in un paesaggio fortemente rimodulato  dalle  attivita'
antropiche, rappresentando  un  complesso  di  paludi  salmastre  fra
quelle  meglio  conservate  nel  sistema   delle   lagune   dell'alto
Adriatico, comprendendo anche molti habitat protetti ai  sensi  della
direttiva 92/43/CEE quali ad  esempio:  Banchi  di  sabbia  a  debole
copertura permanente di acqua  marina;  Estuari;  Distese  fangose  o
sabbiose emergenti durante la bassa marea; Vegetazione annua pioniera
a Salicornia e altre specie delle zone fangose  e  sabbiose;  Pascoli
inondati mediterranei; Fiumi delle pianure e montani con  vegetazione
del Ranunculion fluitantis  e  Callitricho-Batrachion;  Praterie  con
Molinia su terreni calcarei, torbosi o  argilloso-limosi;  Foreste  a
galleria di Salix alba e Populus alba; 
  - criterio 2 poiche' mantiene specie  considerate  vulnerabili,  in
pericolo o in pericolo critico secondo i criteri  delle  liste  rosse
IUCN; in particolare, si richiamano fra  le  molte  specie  di  flora
Plantago cornuti, Jacobaea paludosa (=Senecio paludosus) ed  Hottonia
palustris, oltre a molte  specie  protette  dalla  direttiva  Habitat
quali ad esempio Rana latastei, ed Emys orbicularis; 
  - criterio 3 poiche', nel mantenere la biodiversita' della  regione
biogeografica, rappresenta, in particolare, un punto  d'incontro  fra
il dominio biogeografico  mediterraneo  e  quello  continentale,  nel
quale la flora locale, costituita da 640 specie, e' composta  per  il
50% da specie continentali e per il 27% da specie mediterranee, e nel
quale anche per la fauna, fra le specie di uccelli, si  riscontra  la
contemporanea presenza  di  specie  caratteristiche  delle  due  aree
biogeografiche; 
  - criterio 4 poiche'  costituisce  un  rifugio  durante  condizioni
avverse,  rappresentando  un  luogo  di  ristoro,  ricco  di  risorse
alimentari, per le specie svernanti o per quelle migratrici durante i
passaggi autunnali e primaverili, anche  grazie  alla  sua  posizione
geografica essendo la laguna piu' settentrionale di  questa  porzione
del bacino mediterraneo; 
  - criterio 5 in quanto durante la stagione invernale sono  presenti
regolarmente piu' di 20.000 uccelli acquatici, avendo censito fino  a
47.000 presenze nel novembre 2003, e le presenze per anno  registrate
hanno superato le 55.000 unita'; 
  - criterio 6 poiche' mantiene regolarmente l'1% degli individui  di
una popolazione di specie o di subspecie di uccelli acquatici  e,  al
riguardo, si citano:  Phalacrocorax  aristotelis  desmarestii,  Anser
albifrons, Anser anser; 
  - criterio 7 poiche', svolgendo il ruolo di corridoio ecologico fra
il  nord  Adriatico  e  l'area  sub-alpina,  ospita  molte  specie  e
sub-specie di pesci di alto valore naturalistico,  fra  le  quali  si
segnalano: Acipenser  naccari,  specie  endemica,  Salmo  marmoratus,
specie endemica della pianura Padano-Veneta e Anguilla anguilla tutte
specie valutate come in pericolo critico di estinzione; 
  - criterio 8 poiche', oltre alle acque  fluviali,  la  presenza  di
1.200 ettari di acque marine  poco  profonde  mantiene  significative
popolazioni  di  specie  ittiche  caratteristiche  degli   ecosistemi
costieri,  costituendo  un  importante  ambito   per   la   sosta   e
l'alimentazione nonche'  per  la  deposizione  delle  uova  di  molte
specie, fra le quali  si  citano:  Dicentrarchus  labrax,  Syngnathus
acus, Aphanius fasciatus, Alosa fallax e Platichthys flesus; 
  Considerato che la perimetrazione proposta comprende un'ampia zona,
con aree marine e salmastre, antistante la foce del  fiume  Isonzo  e
che a tale riguardo: 
  - la presenza di detta zona risulta coerente con  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 1,  della  Convenzione  che  prevede  l'inclusione
nelle zone umide d'importanza internazionale anche  di  aree  marine,
con profondita' maggiore di sei metri, a bassa  marea,  qualora  esse
siano in continuita' con le aree umide e costituiscano un  importante
habitat per l'avifauna acquatica; 
  - detta zona contribuisce alla presenza di un  gradiente  naturale,
dalle  acque  marine  alle  acque  dolci,   risultando   in   stretta
contiguita' ecologica con le ampie piane  di  marea  e  gli  isolotti
emersi  svolgendo,  pertanto,  un  importante  ruolo  come  sito   di
foraggiamento per molte specie di uccelli presenti nel sito; 
  Valutato pertanto che la zona umida in questione assume particolare
valore per il mantenimento  della  diversita'  ecologica  e  genetica
della regione mediterranea in connessione  con  l'area  continentale,
grazie alla ricchezza ed all'originalita' della flora e  della  fauna
presenti e costituisce un sito fortemente rappresentativo nel sistema
di zone umide, soddisfacendo i criteri di  identificazione  dei  siti
cosi' come previsto dalla Convenzione di Ramsar. 
  Vista la nota prot. 18760 del 28 settembre 2015  con  la  quale  e'
stato richiesto alla Regione  Friuli  Venezia  Giulia  il  parere  in
merito allo schema di  decreto  e  all'allegata  cartografia  per  la
designazione della zona umida "Foce dell'Isonzo - Isola  della  Cona"
quale  zona  umida  di  importanza  internazionale  ai  sensi   della
Convenzione di Ramsar; 
  Acquisito il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia,
espresso con  delibera  di  giunta  n.  2147  del  29  ottobre  2015,
trasmessa con nota prot. 033841 del 3 novembre 2015, in  merito  alla
designazione della zona umida "Foce dell'Isonzo - Isola  della  Cona"
quale  zona  umida  d'importanza  internazionale   ai   sensi   della
Convenzione di Ramsar; 
  Ritenuto  di  procedere  alla   designazione   della   zona   umida
d'importanza internazionale  denominata  "Foce  dell'Isonzo  -  Isola
della Cona" ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La zona umida denominata "Foce dell'Isonzo - Isola della  Cona",
ubicata nei comuni  di  Fiumicello  (UD),  Grado  (GO),  San  Canzian
d'Isonzo (GO) e Staranzano (GO) e' dichiarata zona umida d'importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa
alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; 
  2.  I  confini  della  zona  umida  coincidono  con  il   perimetro
definitivo della Riserva naturale regionale  della  Foce  dell'Isonzo
come precisato nel Piano di Conservazione e sviluppo in vigore (Legge
Regionale n. 42/96), di  cui  la  cartografia  allegata  al  presente
decreto costituisce rappresentazione in scala 1:75.000.