IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto"; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto"; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica"; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee"; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 recante "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)"; Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione; Considerato che e' necessario modificare il citato decreto ministeriale 28 luglio 2009 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 26 novembre 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 febbraio 2016; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti: a) piante di drupacee sensibili: le piante appartenenti all'elenco dell'Allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29; e) "zona tampone": zona di almeno 300 metri di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;". 2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente lettera: "l) lotto: un certo numero di unita' di un prodotto unico e identificabile per l'omogeneita' della composizione e l'origine (ISPM 5).".