IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante  "Recepimento
delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n.
93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE  del  21  settembre  1993,
relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei  materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto e delle  piante  da  frutto
destinate alla produzione di frutto"; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   24   luglio   2003,   recante
"Organizzazione del servizio nazionale di  certificazione  volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto"; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214:  "Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali"; 
  Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante  "Disposizioni
generali per la produzione  di  materiale  di  moltiplicazione  delle
specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a
moltiplicazione agamica"; 
  Visto il decreto ministeriale  20  novembre  2006,  recante  "Norme
tecniche  per  la  produzione   di   materiali   di   moltiplicazione
certificati delle Prunoidee"; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2009  recante  "Lotta
obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV),  agente
della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)"; 
  Considerato  che  il  virus  Plum  pox  virus  (PPV)  agente  della
"Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) e' da ritenere insediato  e  non
piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale
e che occorre disporre misure di profilassi  fitosanitarie  idonee  a
prevenirne la diffusione; 
  Considerato  che  e'  necessario  modificare  il   citato   decreto
ministeriale 28  luglio  2009  alla  luce  delle  nuove  acquisizioni
scientifiche e del diverso stato  fitosanitario  del  virus  PPV  nel
territorio nazionale; 
  Acquisito il parere del Comitato  fitosanitario  nazionale  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai  sensi  dell'art.
49, comma 2, lettera d), nella seduta del 26 novembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espresso nella seduta dell'11 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 
                           28 luglio 2009 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009  le
lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti: 
    a)  piante  di  drupacee  sensibili:   le   piante   appartenenti
all'elenco dell'Allegato IV, parte A, sezione II.16  della  Direttiva
CE 2000/29; 
    e) "zona tampone": zona di almeno  300  metri  di  larghezza,  di
separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona
indenne e una zona di insediamento;". 
  2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la  seguente
lettera: 
    "l) lotto: un certo numero di  unita'  di  un  prodotto  unico  e
identificabile per l'omogeneita' della composizione e l'origine (ISPM
5).".