Art. 4 
 
 
            Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 
                           28 luglio 2009 
 
  1. All'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, i commi 2  e
3 sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. I nuovi campi  di  produzione  vivaistica  nelle  zone  indenni
devono essere distanti almeno 300 metri  da  frutteti  di  piante  di
drupacee sensibili. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attivita'
vivaistica e l'allevamento  di  piante  madri,  all'interno  di  zone
indenni, di insediamento e di zone  tampone  a  condizione  che  tale
attivita' sia svolta in serra con un sistema di protezione  antiafidi
«screen-house», in conformita' allo standard internazionale FAO  ISPM
10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri."