Art. 4 Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 1. All'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee sensibili. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attivita' vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone indenni, di insediamento e di zone tampone a condizione che tale attivita' sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house», in conformita' allo standard internazionale FAO ISPM 10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri."