Art. 5 Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 1. All'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il secondo periodo e' soppresso. 2. L'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 e' sostituito dal seguente: "2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione dei restanti lotti a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.".