Art. 5 
 
 
           Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 
                           28 luglio 2009 
 
  1. All'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il
secondo periodo e' soppresso. 
  2. L'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale 28  luglio  2009  e'
sostituito dal seguente: 
  "2.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  previa  valutazione  del
rischio  fitosanitario,  possono  autorizzare  lo  spostamento  e  la
commercializzazione dei restanti lotti a condizione che le analisi su
campioni    asintomatici,    ufficialmente    prelevati    in    modo
rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in  applicazione
degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai
sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del  decreto  legislativo  n.
214/2005, con  oneri  a  carico  dal  vivaista,  abbiano  dato  esito
negativo.".