Art. 6 Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 1. L'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 e' sostituito dal seguente: "1. Nel caso in cui un vivaio precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata i Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione con passaporto CE delle piante sensibili presenti in vivaio, a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.". 2. L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 e' soppresso. Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 19 febbraio 2016 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 709