Art. 6 
 
 
           Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 
                           28 luglio 2009 
 
  1. L'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale 28  luglio  2009  e'
sostituito dal seguente: 
  "1. Nel caso in cui un vivaio precedentemente costituito,  venga  a
trovarsi all'interno di una zona tampone  di  un'area  contaminata  i
Servizi  fitosanitari  regionali,  previa  valutazione  del   rischio
fitosanitario,   possono   autorizzare   lo    spostamento    e    la
commercializzazione con passaporto CE delle piante sensibili presenti
in vivaio, a condizione che  le  analisi  su  campioni  asintomatici,
ufficialmente  prelevati  in  modo   rappresentativo   dal   Servizio
fitosanitario  regionale  in  applicazione  degli  standard   tecnici
emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai  sensi  dell'art.  49,
comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005,  con  oneri  a
carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.". 
  2. L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 28  luglio  2009  e'
soppresso. 
  Il presente decreto, trasmesso agli  Organi  di  controllo  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 19 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina 
 

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