Art. 2 
 
                        Soggetti interessati 
 
  1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
titolo I del Tuir,  nonche'  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' di cui al titolo II  dello  stesso  Tuir,  che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art.  3,  in
una o  piu'  start-up  innovative  nei  quattro  periodi  di  imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. L'investimento agevolato puo' essere  effettuato  indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio
o  altre  societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative; tuttavia, nel caso  di  investimenti  effettuati
per il  tramite  delle  altre  societa'  di  capitali  che  investono
prevalentemente in start-up innovative e  le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4  spettano  in  misura
proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up  innovative
da tali  societa',  come  risultanti  dal  bilancio  chiuso  relativo
all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato. 
  3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: 
    a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di
investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o
indirettamente, a partecipazione pubblica; 
    b) nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  che  si
qualifichino come: 
      1)  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione  della
comunicazione  della  Commissione  europea  «Orientamenti  comunitari
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese in difficolta'» (2004/C 244/02); 
      2) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori
del carbone e dell'acciaio; 
    c) alle start-up innovative e agli incubatori  certificati,  agli
organismi di investimento  collettivo  del  risparmio,  nonche'  alle
altre societa' di capitali che investono prevalentemente in  start-up
innovative; 
    d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite
delle altre societa' di capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su  un  mercato
regolamentato o su  un  sistema  multilaterale  di  negoziazione,  ai
soggetti  che  possiedono  partecipazioni,  titoli  o  diritti  nella
start-up innovativa oggetto  dell'investimento,  ad  eccezione  degli
investimenti ulteriori al ricorrere  delle  condizioni  previste  dal
paragrafo 6 dell'art. 21  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato.