Art. 2 Soggetti interessati 1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonche' ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o piu' start-up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. 2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato. 3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si qualifichino come: 1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'» (2004/C 244/02); 2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio; c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.