Art. 2
Soggetti interessati
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
titolo I del Tuir, nonche' ai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui al titolo II dello stesso Tuir, che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in
una o piu' start-up innovative nei quattro periodi di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.
2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio
o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati
per il tramite delle altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura
proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative
da tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo
all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o
indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si
qualifichino come:
1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficolta'» (2004/C 244/02);
2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori
del carbone e dell'acciaio;
c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle
altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite
delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai
soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella
start-up innovativa oggetto dell'investimento, ad eccezione degli
investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal
paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato.