Art. 3 
 
                  Nozione di investimento agevolato 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative  o  delle
societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative,  anche  in  seguito  alla  conversione  di   obbligazioni
convertibili in azioni o  quote  di  nuova  emissione,  nonche'  agli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e). 
  2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall'art.  27  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese da  parte  della  start-up  innovativa,  anche  nel  caso  di
investimenti indiretti  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che
investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni  non
siano  quotate  su  un  mercato  regolamentato  o   su   un   sistema
multilaterale  di  negoziazione,  dell'atto   costitutivo   o   della
deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se  successiva,
alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento  del  capitale
e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del  codice
civile; gli investimenti in quote  degli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  e),  e
quelli effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative rilevano  alla  data
di sottoscrizione delle quote. 
  4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione. 
  5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  non  residenti   che
esercitano  nel  territorio  dello  Stato  un'attivita'  di   impresa
mediante una stabile  organizzazione,  le  agevolazioni  spettano  in
relazione alla parte corrispondente  agli  incrementi  del  fondo  di
dotazione delle stesse stabili organizzazioni.