Art. 5 Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) ed f), ricevano e conservino: a) una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 8, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attivita' della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti; c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attivita'. 2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entita' dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre societa' entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3. 3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.