Art. 6 
 
                Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
 
  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art.
3, si verifica: 
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
e i conferimenti in societa',  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o  titoli  attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle start-up innovative o delle altre societa' che  investono
prevalentemente in start-up innovative e  le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione; 
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1; 
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25. 
  2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1,  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che  investono
prevalentemente in start-up innovative e  le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere  verificata
in  capo  alla  stessa  societa'  tramite  la   quale   si   effettua
l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione  di  cui  al
primo periodo, gli investitori  devono  riceverne  notizia  entro  il
termine per la presentazione della dichiarazione  delle  imposte  sui
redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica  tale  causa
di decadenza, al fine del rispetto degli  adempimenti  stabiliti  nel
successivo comma 4. 
  3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: 
    a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del
contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in
tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le
condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a
decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento
agevolato da parte del dante causa; 
    b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque  anni  dalla  data  di
costituzione o del diverso termine indicato dal secondo  periodo  del
comma 3 dello stesso art. 25, (ii) o al superamento della  soglia  di
valore della produzione annua pari a euro  5.000.000,  (iii)  o  alla
quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione. 
  4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza
dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo: 
    a) se soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo  d'imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente  fruita
nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e  2,
aumentata  degli  interessi  legali.  Il   relativo   versamento   e'
effettuato entro il termine per il versamento  a  saldo  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 
    b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito  delle  societa',
deve incrementare il reddito imponibile  di  tale  periodo  d'imposta
dell'importo corrispondente all'ammontare che non  ha  concorso  alla
formazione del reddito nei periodi  d'imposta  precedenti,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle societa'  e'  dovuto  l'importo  degli
interessi legali da  determinare  sulla  imposta  sul  reddito  delle
societa' non versata per i periodi d'imposta precedenti  per  effetto
delle disposizioni del presente decreto.