Art. 7 Entrata in vigore e pubblicazione 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2014, n. 66. 2. Il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), e' verificato dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In deroga al comma 1: a) la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente decreto ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° luglio 2014; b) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 e al comma 1 dell'art. 6 del presente decreto hanno efficacia per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 589