IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila); 
  Viste la regola V/1-1 paragrafo  1  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1 paragrafo 1, del
codice  STCW,   relativa   ai   requisiti   minimi   obbligatori   di
addestramento  specifico  per  il  personale  destinato  a   prestare
servizio  su  navi  cisterna  adibite  al   trasporto   di   prodotti
petroliferi e chimici; 
  Viste la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relative  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale  del
Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; 
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del  corso
di familiarizzazione alle tecniche di  sicurezza  per  navi  cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e  per  navi
petroliere»; 
  Visto il modello di corso 1.01 «Basic Training for oil and chemical
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale
edizione 2014; 
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7771 del 16 marzo 2016. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
speciale  obbligatorio  per  il  personale  marittimo   assegnato   a
specifici compiti  e  responsabilita'  correlati  al  carico  e  agli
impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti petroliferi e di prodotti chimici, in conformita'  a  quanto
previsto nella regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
STCW 78  nella  sua  versione  aggiornata  e  alla  sezione  A-V/1-1,
paragrafo 1, del relativo codice STCW.