Art. 2 Conseguimento dell'addestramento di base 1. Prima di essere assegnati a specifici compiti, assumendo responsabilita' connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei relativi impianti a bordo di navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici, il personale marittimo e' tenuto a conseguire l'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici. 2. L'addestramento di base si consegue alternativamente mediante: a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo art. 3; b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.