Art. 2
Conseguimento dell'addestramento di base
1. Prima di essere assegnati a specifici compiti, assumendo
responsabilita' connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei
relativi impianti a bordo di navi adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e/o di prodotti chimici, il personale marittimo e' tenuto
a conseguire l'addestramento di base per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o
chimici.
2. L'addestramento di base si consegue alternativamente mediante:
a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo
art. 3;
b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di
navigazione, nell'ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT,
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i
quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalita'
di cui all'art. 5 del presente decreto.