Art. 2 
 
              Conseguimento dell'addestramento di base 
 
  1.  Prima  di  essere  assegnati  a  specifici  compiti,  assumendo
responsabilita' connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei
relativi impianti a bordo di navi adibite al  trasporto  di  prodotti
petroliferi e/o di prodotti chimici, il personale marittimo e' tenuto
a conseguire l'addestramento di base per  le  operazioni  del  carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi  e/o
chimici. 
  2. L'addestramento di base si consegue alternativamente mediante: 
    a) la frequenza del corso di addestramento di cui  al  successivo
art. 3; 
    b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi  di
navigazione, nell'ultimo  anno,  su  navi  superiori  alle  3000  GT,
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici,  durante  i
quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalita'
di cui all'art. 5 del presente decreto.