Art. 3
Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 40
ore.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in
possesso della certificazione relativa all'addestramento di base
(Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20
e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa' sono tenute a dotarsi di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita',
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli
di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da
conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A sono trattati
dagli istruttori di cui all'allegato C secondo le specifiche
competenze per materia.