Art. 3 
 
              Organizzazione del corso di addestramento 
 
  1. Il corso di addestramento ha una durata non  inferiore  alle  40
ore. 
  2. Ad ogni corso possono essere  ammessi  marittimi  che  siano  in
possesso della  certificazione  relativa  all'addestramento  di  base
(Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20
e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti  o  societa'  sono  tenute  a  dotarsi  di  strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A  sono  trattati
dagli  istruttori  di  cui  all'allegato  C  secondo  le   specifiche
competenze per materia.