Art. 4
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di
segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio
di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E
del presente decreto.