Art. 5
Addestramento a bordo
1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del
presente decreto e' effettuato sotto la responsabilita' della
Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo
12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale, distinto per
sezione coperta e macchina, come individuato dalla regola V/1-1
paragrafo 1 designato dalla Compagnia e che organizza e svolge
l'addestramento in base al programma in allegato A.
2. La Compagnia di navigazione pianifica l'addestramento garantendo
che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a
bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della
nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo
secondo la vigente normativa.
3. L'addestramento di cui sopra viene documentato con l'adozione di
un' idonea procedura della Compagnia di navigazione.
4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.