Art. 5 
 
                        Addestramento a bordo 
 
  1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art.  2  del
presente  decreto  e'  effettuato  sotto  la  responsabilita'   della
Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo
12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale,  distinto  per
sezione coperta e  macchina,  come  individuato  dalla  regola  V/1-1
paragrafo 1 designato  dalla  Compagnia  e  che  organizza  e  svolge
l'addestramento in base al programma in allegato A. 
  2. La Compagnia di navigazione pianifica l'addestramento garantendo
che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a
bordo, non interferiscano con le normali  attivita'  operative  della
nave e assicurino il rispetto degli  orari  di  lavoro  e  di  riposo
secondo la vigente normativa. 
  3. L'addestramento di cui sopra viene documentato con l'adozione di
un' idonea procedura della Compagnia di navigazione. 
  4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene  rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.