Art. 6
Rilascio del certificato di addestramento
1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento
di base con le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 2, del
presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, e' riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici»
- «Certificate of Proficiency on Basic Training for oil and chemical
tanker cargo operations» Reg. V/1-1 par. 1, Sec. A-V/1-1, par.1.
2. Il certificato di addestramento di cui sopra ha validita'
quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che
abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici
nel quinquennio di validita' del certificato.