Art. 6 
 
              Rilascio del certificato di addestramento 
 
  1. Per il personale marittimo che abbia conseguito  l'addestramento
di base con le modalita' di cui al precedente art. 2,  comma  2,  del
presente decreto, a  cura  dell'ufficio  d'iscrizione,  e'  riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.   71/2015   la   seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del  carico  su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici»
- «Certificate of Proficiency on Basic Training for oil and  chemical
tanker cargo operations» Reg. V/1-1 par. 1, Sec. A-V/1-1, par.1. 
  2. Il certificato  di  addestramento  di  cui  sopra  ha  validita'
quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni  per  coloro  che
abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione  su  navi  cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti  chimici
nel quinquennio di validita' del certificato.