Art. 6 Rilascio del certificato di addestramento 1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento di base con le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, e' riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici» - «Certificate of Proficiency on Basic Training for oil and chemical tanker cargo operations» Reg. V/1-1 par. 1, Sec. A-V/1-1, par.1. 2. Il certificato di addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici nel quinquennio di validita' del certificato.