Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo, che sia in possesso: di un attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita', ovvero di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto, in corso di validita', e' riportata, dall'ufficio d'iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini del mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati alle disposizioni stabilite nel presente decreto, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.