Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo,
che sia in possesso:
di un attestato di superamento del corso di familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto
di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui al
comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
ovvero
di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto,
in corso di validita',
e' riportata, dall'ufficio d'iscrizione, sul certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 6 del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e
per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini del
mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati alle
disposizioni stabilite nel presente decreto, mediante comunicazione
scritta da far pervenire al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di Porto.