IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila); Viste la regola V/1-2 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2 paragrafo 1, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento specifico per il personale destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere»; Visto il modello di corso 1.04 «Basic Training for liquefied gas tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2014; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7770 del 16/3/2016. Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilita' correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, in conformita' a quanto previsto nella regola V/1-2 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del relativo codice STCW.