Art. 2 
 
              Conseguimento dell'addestramento di base 
 
  1. Prima di essere assegnati a specifici compiti e  responsabilita'
connessi al carico e agli impianti del carico a bordo di navi adibite
al trasporto di  gas  liquefatti,  il  personale  marittimo  consegue
l'addestramento di base per le operazioni  del  carico  per  le  navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. 
  2. L'addestramento di base si consegue mediante: 
    a) la frequenza del corso di addestramento di cui  al  successivo
art. 3; oppure 
    b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi
adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il  marittimo
abbia effettuato un addestramento con le modalita' di cui all'art.  5
del presente decreto.