Art. 2 Conseguimento dell'addestramento di base 1. Prima di essere assegnati a specifici compiti e responsabilita' connessi al carico e agli impianti del carico a bordo di navi adibite al trasporto di gas liquefatti, il personale marittimo consegue l'addestramento di base per le operazioni del carico per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. 2. L'addestramento di base si consegue mediante: a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo art. 3; oppure b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.