Art. 5 Addestramento a bordo 1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del presente decreto dovra' essere effettuato sotto la responsabilita' della Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale, distinto per sezione coperta e macchina, come individuato dalla regola V/1-2 paragrafo 1 designato dalla Compagnia e che organizza e svolge l'addestramento in base al programma in allegato A. 2. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la vigente normativa. 3. L'addestramento di cui sopra deve essere documentato attraverso idonea procedura della Compagnia di navigazione. 4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene rilasciato un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.