Art. 5 
 
                        Addestramento a bordo 
 
  1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art.  2  del
presente decreto dovra' essere effettuato  sotto  la  responsabilita'
della Compagnia di  navigazione,  cosi'  come  definita  dal  decreto
legislativo  del  12  maggio  2015  n.  71,  alle  dipendenze  di  un
ufficiale, distinto per sezione coperta e macchina, come  individuato
dalla regola V/1-2  paragrafo  1  designato  dalla  Compagnia  e  che
organizza e svolge l'addestramento in base al programma  in  allegato
A. 
  2. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i  periodi  di
tempo dedicati  allo  svolgimento  dell'addestramento  a  bordo,  non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
vigente normativa. 
  3. L'addestramento di cui sopra deve essere documentato  attraverso
idonea procedura della Compagnia di navigazione. 
  4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene  rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.