Art. 6 
 
              Rilascio del certificato di addestramento 
 
  Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento  di
base con le modalita' di  cui  al  precedente  art.  2  comma  2  del
presente decreto, a  cura  dell'ufficio  d'iscrizione,  e'  riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.   71/2015   la   seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del  carico  su
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.» - «Certificate
of Proficiency on Basic  Training  for  liquefied  gas  tanker  cargo
operations» Reg. V/1-2, par. 1, Sec. A-V/1-2, par.1. 
  1. Il certificato di addestramento ha validita' quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni a  coloro  che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.