Art. 6 Rilascio del certificato di addestramento Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento di base con le modalita' di cui al precedente art. 2 comma 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, e' riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.» - «Certificate of Proficiency on Basic Training for liquefied gas tanker cargo operations» Reg. V/1-2, par. 1, Sec. A-V/1-2, par.1. 1. Il certificato di addestramento ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.