Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro la data del 31.12.2016, per il  personale  marittimo,  che
sia in possesso: 
    di un attestato di superamento  del  corso  di  familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui  al
comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
ovvero 
    di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto,
in corso di validita', e' riportata, dall'ufficio  d'iscrizione,  sul
certificato  dell'addestramento  conseguito  l'annotazione   di   cui
all'art. 6 del presente decreto. 
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di familiarizzazione alle tecniche di  sicurezza  per  le  navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti  chimici  e
per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini  del
mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati  alle
disposizioni stabilite nel presente decreto,  mediante  comunicazione
scritta  da  far  pervenire  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di Porto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° aprile 2016 
 
                                       Il comandante generale: Melone