IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila); Viste la regola V/1-2 paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche» come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001; Visto il modello di corso 1.05 «Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7768 del 16 marzo 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilita' per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di gas liquefatti, in conformita' a quanto previsto nella regola V/1-2, paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.