Art. 3 Organizzazione del corso di addestramento 1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche. 2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche competenze per materia.