Art. 5 
 
              Rilascio del certificato di addestramento 
 
  1. Per il personale marittimo che abbia conseguito  l'addestramento
avanzato con le modalita' di cui al precedente art.  2  del  presente
decreto,  a   cura   dell'ufficio   di   iscrizione,   e'   riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.   71/2015   la   seguente
annotazione: «Addestramento avanzato per le operazioni del carico  su
navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti - Certificate of
Proficiency on Advanced  Training  for  liquefied  gas  tanker  cargo
operations» Reg. V/1-2, par. 3, Sec. A-V/1-2, par. 2. 
  2. L'addestramento di cui sopra  ha  validita'  quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni a  coloro  che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.