Art. 5 Rilascio del certificato di addestramento 1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalita' di cui al precedente art. 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, e' riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: «Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti - Certificate of Proficiency on Advanced Training for liquefied gas tanker cargo operations» Reg. V/1-2, par. 3, Sec. A-V/1-2, par. 2. 2. L'addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.