Art. 6 Disposizioni transitorie 1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo, che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita', e' riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 5 del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione del corso di cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti disposizioni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.