Art. 7 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche»; b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 - «Certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2016 Il comandante generale: Melone