Art. 7 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
  a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del  corso
di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a  settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche»; 
  b) il decreto dirigenziale 7  agosto  2001  -  «Certificazione  del
corso di sicurezza per navi cisterna  adibite  al  trasporto  di  gas
liquefatti». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° aprile 2016 
 
                                       Il comandante generale: Melone