IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila); 
  Viste la regola V/1-1 paragrafo  5  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-1,  paragrafo  3,
del  codice  STCW,  relativa  ai  requisiti  minimi  obbligatori   di
addestramento  avanzato  per  il  personale  marittimo  destinato   a
prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto  di  prodotti
chimici; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare",
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; 
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo"; 
  Visto il decreto 31 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza
per navi cisterna adibite al  trasporto  di  prodotti  chimici  della
durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di  trentacinque
ore  dovranno  essere  impiegate  in  esercitazioni  pratiche"   come
modificato dal decreto 31 ottobre 1991 e dal decreto  dirigenziale  7
agosto 2001; 
  Visto il modello di corso  1.03  "Advanced  Training  for  Chemical
Tanker    Cargo     Operations"     dell'Organizzazione     Marittima
Internazionale; 
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7767 del 16 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
avanzato obbligatorio per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina,
Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale  marittimo
con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico,
pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo
di nave  cisterna  adibita  al  trasporto  di  prodotti  chimici,  in
conformita'  a  quanto  previsto  nella  regola  V/1-1,  paragrafo  5
dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione  aggiornata
e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.