Art. 4 
 
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato 
 
  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore  del  corso  e  da  due
membri del corpo istruttori, di cui uno svolge anche le  funzioni  di
segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica  riportata
in allegato E e si intende superata se si raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove hanno esito favorevole. 
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  F
del presente decreto.