Art. 5 
 
              Rilascio del certificato di addestramento 
 
  1. Per il personale marittimo che abbia conseguito  l'addestramento
avanzato con le modalita' di cui al precedente art.  2  del  presente
decreto,  a  cura   dell'ufficio   di   iscrizione,   e'   riportata,
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  71/2015,   la   seguente
annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico  su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici -  Certificate
of  Proficiency  on  Advanced  training  for  chemical  tanker  cargo
operations" Reg. V/1-1, par 5, Sec. A-V/1-1, par 3". 
  2. L'addestramento di cui sopra  ha  validita'  quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di prodotti chimici nel quinquennio di validita' del certificato.