Art. 5 Rilascio del certificato di addestramento 1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalita' di cui al precedente art. 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, e' riportata, sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015, la seguente annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici - Certificate of Proficiency on Advanced training for chemical tanker cargo operations" Reg. V/1-1, par 5, Sec. A-V/1-1, par 3". 2. L'addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici nel quinquennio di validita' del certificato.