Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale  marittimo,
che sia in possesso di un  attestato  di  superamento  del  corso  di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici,
di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso  di  validita',
e' riportata, a cura  dell'ufficio  di  iscrizione,  sul  certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di  cui  all'art.  5  del
presente decreto. 
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di sicurezza per le  navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di
prodotti chimici, ai sensi del decreto  ministeriale 31  luglio  1991
come modificato,  ai  fini  del  mantenimento  del  riconoscimento  e
dell'erogazione del corso di cui al presente decreto,  dichiarano  di
essersi adeguati alle presenti disposizioni,  mediante  comunicazione
scritta, da  far  pervenire  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di Porto.