Art. 2 Versamento a ente locale incompetente 1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l'ente locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento, l'ente locale destinatario delle somme e l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.