Art. 2 
 
                Versamento a ente locale incompetente 
 
  1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  a
un ente locale diverso da quello  destinatario  del  tributo,  l'ente
locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito
di comunicazione del contribuente, procede al  riversamento  all'ente
locale  competente  delle   somme   indebitamente   percepite   entro
centottanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1,  il  contribuente  indica
gli estremi del  versamento,  l'importo  versato,  i  dati  catastali
dell'immobile  cui  si  riferisce  il   versamento,   l'ente   locale
destinatario delle somme e l'ente locale che ha ricevuto erroneamente
il versamento.