Art. 3 Presentazione dell'istanza di rimborso e comunicazioni dei contribuenti 1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all'importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all'ente locale. 2. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento. 3. Nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all'ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta al comune una semplice comunicazione.