Art. 3 
 
Presentazione  dell'istanza   di   rimborso   e   comunicazioni   dei
                            contribuenti 
 
  1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
misura  superiore  all'importo  dovuto,  il   contribuente   presenta
apposita istanza di rimborso all'ente locale. 
  2. L'istanza di rimborso deve  essere  presentata  all'ente  locale
anche nel caso in cui il contribuente abbia versato  allo  Stato  una
somma di spettanza dell'ente locale  e  abbia  regolarizzato  la  sua
posizione nei confronti  dello  stesso  ente  locale  con  successivo
versamento. 
  3. Nel caso in cui sia stata  versata  all'ente  locale  una  somma
spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma  spettante  all'ente
locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta
al comune una semplice comunicazione.