Art. 4 Istruttoria dell'ente locale 1. L'ente locale procede all'istruttoria delle istanze e delle comunicazioni di cui all'articolo 3, al fine di verificarne la fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone contestuale comunicazione al contribuente. 2. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ente locale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante le modalita' di cui all'articolo 7, l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell'erario, e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente e all'ente locale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. 3. L'ente locale puo' comunque attivare l'istruttoria e i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell'ambito delle attivita' di controllo del tributo, dandone comunicazione ai sensi del comma 2.