Art. 4 
 
                    Istruttoria dell'ente locale 
 
  1. L'ente locale procede  all'istruttoria  delle  istanze  e  delle
comunicazioni di cui  all'articolo  3,  al  fine  di  verificarne  la
fondatezza, entro centottanta giorni dal  ricevimento  delle  stesse,
dandone contestuale comunicazione al contribuente. 
  2. Nel caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria,  l'ente  locale
comunica al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  le
modalita'  di  cui  all'articolo  7,  l'importo  totale,   la   quota
rimborsata o  da  rimborsare  a  proprio  carico  nei  confronti  del
contribuente e dell'erario,  e  la  quota  a  carico  dell'erario  da
rimborsare al contribuente e  all'ente  locale,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 1. 
  3.  L'ente  locale  puo'  comunque  attivare  l'istruttoria   e   i
conseguenti  provvedimenti,  sulla   base   delle   evidenze   emerse
nell'ambito  delle  attivita'  di  controllo  del  tributo,   dandone
comunicazione ai sensi del comma 2.