Art. 5 
 
Procedura  di  rimborso  e  di   restituzione   nei   confronti   dei
                            contribuenti 
 
  1. Nel caso in cui le  somme  da  rimborsare  al  contribuente  per
effetto di versamenti superiori al dovuto,  di  cui  all'articolo  3,
comma  1,  riguardino  la  quota  di  spettanza   dell'ente   locale,
quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Se le somme da  rimborsare  riguardano  la  quota  dello  Stato,
quest'ultimo effettua la restituzione, ai sensi  dell'art.  68  delle
istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007,  a  valere
sul capitolo "3866 restituzione e rimborsi" per la parte  capitale  e
sul  capitolo  "3830  interessi  passivi  su  somme  in  deposito   o
indebitamente  riscosse  ed  interessi  di  mora  sulle  restituzioni
all'esportazione"  per  la  parte  interessi.  Gli   interessi   sono
calcolati applicando il tasso d'interesse legale. 
  3.  L'ente  locale  puo'  comunque   procedere   al   rimborso   al
contribuente delle somme erroneamente  versate  allo  Stato,  dandone
comunicazione ai sensi dell'articolo 4. 
  4. L'ente locale che  nelle  more  dell'approvazione  del  presente
provvedimento abbia gia' provveduto a liquidare le somme erroneamente
versate dal contribuente allo Stato ne  da'  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 4.