Art. 6 
 
                   Regolazioni Stato - enti locali 
 
  1.  Gli   enti   locali   interessati   comunicano   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  gli  esiti  della   procedura   del
riversamento di cui all'articolo 2 nonche'  dell'istruttoria  di  cui
all'articolo 4, mediante le modalita' di cui all'articolo 7. 
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente
sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  al
Ministero dell'interno, il quale effettua, relativamente  alle  somme
versate all'erario ma spettanti all'ente locale, ove dovute, ovvero a
quelle di cui all'articolo 5, comma 3, le conseguenti  regolazioni  a
valere  sullo  stanziamento  di  apposito  capitolo  anche  di  nuova
istituzione del proprio stato di previsione. 
  3. Nel caso di somme erroneamente versate  all'ente  locale  ma  di
competenza dell'erario, l'ente locale  provvede  al  riversamento  di
dette somme nei confronti dell'erario. 
  4. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero
dell'interno provvedono,  esclusivamente  per  le  somme  riguardanti
l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi  indivisibili
per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali  regolazioni,  nell'ambito
del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma  380,
lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della  Regione
Sardegna e in sede di attuazione del comma 17  dell'articolo  13  del
decreto-legge  n.  201  del  2011,  per  i   comuni   delle   Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4,  vengono  prese  in
considerazione  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   31   luglio
dell'anno  precedente  a  quello  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale.