Art. 6 Regolazioni Stato - enti locali 1. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento di cui all'articolo 2 nonche' dell'istruttoria di cui all'articolo 4, mediante le modalita' di cui all'articolo 7. 2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno, il quale effettua, relativamente alle somme versate all'erario ma spettanti all'ente locale, ove dovute, ovvero a quelle di cui all'articolo 5, comma 3, le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. 3. Nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali regolazioni, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4, vengono prese in considerazione le comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale.