Art. 7 Trasmissione dei dati 1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, i dati necessari all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo un'applicazione che verra' resa disponibile sul Portale stesso. 2. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel presente decreto, gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie gia' concluse entro sessanta giorni dalla data in cui e' resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale. 3. Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia' inviati con modalita' diverse da quelle previste nel presente decreto.