Art. 7 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione  del
provvedimento  di  rimborso  o  dalla  data   di   comunicazione   al
contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle  comunicazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4, i  dati  necessari  all'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante  il  loro
inserimento  nell'apposita  sezione  del  Portale   del   federalismo
fiscale, secondo un'applicazione  che  verra'  resa  disponibile  sul
Portale stesso. 
  2. In sede di prima applicazione della procedura  disciplinata  nel
presente decreto, gli  enti  locali  inviano  i  dati  relativi  alle
istruttorie gia' concluse entro sessanta giorni dalla data in cui  e'
resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo
fiscale. 
  3. Non sono ritenuti validi i  dati  inviati  o  gia'  inviati  con
modalita' diverse da quelle previste nel presente decreto.