IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d-bis), del  TUIR,
come modificato dall'art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, a tenore del quale sono deducibili  dal  reddito  complessivo
"le  somme  restituite  al  soggetto  erogatore,  se  assoggettate  a
tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte,  non
dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato  in
deduzione dal reddito complessivo dei periodi  d'imposta  successivi;
in  alternativa,  il   contribuente   puo'   chiedere   il   rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"; 
  Visto altresi' l'art. 51, comma 2,  lettera  h),  del  citato  TUIR
secondo il quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente "le somme  trattenute  al  dipendente  per  oneri  di  cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste [...]"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte  sui  redditi  e,  in  particolare,  gli  articoli  23  e  29
concernenti gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta  in  sede  di
effettuazione delle ritenute e delle  operazioni  di  conguaglio  sui
redditi di lavoro dipendente; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo tributario in attuazione  della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,
e, in particolare, l'art. 21, comma 2, secondo il quale,  in  materia
di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi  o  altri
accessori non dovuti, "La domanda di  restituzione,  in  mancanza  di
disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal
pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si  e'  verificato
il presupposto per la restituzione"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  concernente   il   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,  comma  136,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente il Regolamento recante  norme  per  l'assistenza  fiscale
resa dai centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per  i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e  dai  professionisti  ai  sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Considerate le esigenze di semplificazione degli adempimenti  posti
a carico dell'Amministrazione finanziaria e dei contribuenti; 
  Sentita l'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Riconoscimento delle somme non dedotte 
                       dal reddito complessivo 
 
  1.  Le  somme  restituite  al  soggetto  erogatore  assoggettate  a
tassazione in anni precedenti, di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
d-bis), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR), che non sono state dedotte, in tutto o in parte, nel  periodo
d'imposta di restituzione sono deducibili negli anni successivi  fino
a capienza dei relativi redditi. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  riconoscono  la  non  concorrenza  alla
formazione del reddito di lavoro dipendente delle  somme  di  cui  al
citato art. 10, comma 1, lettera  d-bis),  non  dedotte  nel  periodo
d'imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai
sostituiti in ordine all'ammontare delle predette somme non  dedotte.
Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta sia diverso da  quello  al
quale sono state restituite le somme  assoggettate  a  tassazione  in
anni  precedenti,  la  comunicazione  deve  essere  corredata   della
certificazione unica o delle certificazioni uniche nelle  quali  sono
evidenziati i dati relativi all'ammontare delle somme restituite e di
quelle eventualmente gia' dedotte. 
  3. Nella certificazione unica (CU) di cui all'art. 4, comma  6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
nella dichiarazione dei  redditi  di  cui  all'art.  1  del  medesimo
decreto n. 322 del 1998 sono evidenziati i dati utili al monitoraggio
del corretto utilizzo della predetta deduzione. 
  4. In alternativa alla deducibilita' dal  reddito  complessivo  dei
periodi d'imposta successivi, il contribuente puo' chiedere, entro il
termine  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  il  rimborso  dell'importo
determinato applicando all'intero ammontare delle somme  non  dedotte
l'aliquota corrispondente  al  primo  scaglione  di  reddito  di  cui
all'art.  11  del  citato  TUIR.  La   richiesta   di   rimborso   e'
irrevocabile.