Art. 3 
 
 
                         Periodo transitorio 
 
  1. I contribuenti che negli anni 2013 e 2014  hanno  restituito  al
soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
e che per le stesse somme non hanno fruito,  in  tutto  o  in  parte,
della deduzione dal reddito complessivo possono presentare  l'istanza
di rimborso di cui all'art.  2,  comma  1,  dell'importo  determinato
applicando alle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al  primo
scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR. In tal caso,
il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del  citato  decreto
legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.