Art. 6 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. La ricognizione dell'offerta esistente  e  l'individuazione  del
fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero  della  frazione
organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera  differenziata,
articolate  per  regioni,  possono  essere  aggiornate,  con  cadenza
triennale, sulla base di apposita richiesta da parte delle regioni  e
delle province autonome. 
  2. La richiesta di cui  al  comma  1,  adeguatamente  motivata,  e'
indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e reca in allegato la  seguente  documentazione:  a)  dati
riferiti alle capacita' degli impianti  di  recupero  della  frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta  in  maniera  differenziata;  b)
dati riferiti ai livelli di intercettazione della  frazione  organica
dei rifiuti urbani. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, con cadenza triennale, esaminata la documentazione, propone  le
necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di
cui all'art. 35, comma 2, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164. 
  4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 7 marzo 2016 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Sottosegretario di Stato         
                                          De Vincenti                 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 
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