IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice
dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo IV  del  Libro
V, concernente il personale della  Croce  Rossa  Italiana  ausiliario
delle Forze armate; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive
modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione  dell'Associazione
italiana della Croce  Rossa  italiana  (C.R.I.)  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 4, lettera  g)  che  autorizza  l'Associazione  della
Croce Rossa  italiana  a  svolgere,  tra  le  funzioni  di  interesse
pubblico, quella di  attivita'  ausiliaria  delle  Forze  armate,  in
Italia  ed  all'estero,  in  tempo  di  pace   o   di   grave   crisi
internazionale, attraverso il Corpo militare volontario  e  il  Corpo
delle  infermiere  volontarie,  secondo  le  regole  determinate  dal
Movimento; 
  Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, in
particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che   le   risorse
finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  sono  attribuite
all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro  della  salute,
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  della
difesa, ciascuno in relazione alle proprie  competenze,  ripartendole
tra Ente ed Associazione in  relazione  alle  funzioni  di  interesse
pubblico ad essi affidati e che i decreti del Ministro  della  difesa
tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari; 
  Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018  ed
il relativo decreto n. 482300 del 28  dicembre  2015  concernente  la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto  parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2016  e
per il triennio 2016 - 2018 che al capitolo  1356  della  tabella  11
stabilisce per l'E.F. 2016 in € 4.144.618 il contributo del Ministero
della difesa alla Croce Rossa italiana; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  recante  il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE   e,   in
particolare, l'art. 3, comma 26, che definisce organismo  di  diritto
pubblico qualsiasi organismo, anche in  forma  societaria,  istituito
per  soddisfare  specificatamente  esigenze  di  interesse  generale,
aventi  carattere  non   industriale   o   commerciale;   dotato   di
personalita' giuridica; la  cui  attivita'  sia  finanziata  in  modo
maggioritario dallo Stato, dagli  enti  pubblici  territoriali  o  da
altri organismi di diritto pubblico; 
  Preso atto della  nota  del  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure n. 0043207
in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le  funzioni  di
interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto
legislativo  28  settembre  2012,  n.  178  sono   state   attribuite
esclusivamente all'Associazione; 
  Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui
all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28  settembre
2012, n. 178, esclusivamente in capo all'Associazione, ai fini  della
ripartizione di cui al citato art. 2, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo il contributo del Ministero della difesa deve  intendersi
destinato, nelle more della  costituzione  della  fondazione  di  cui
all'art. 8, comma 2, all'Associazione della Croce  Rossa  italiana  e
non all'Ente; 
  Considerato che le funzioni di cui  al  citato  art.  1,  comma  4,
lettera g) del decreto legislativo 28 settembre  2015,  n.  178  sono
esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il
Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  individuare,  ai  fini  della
rendicontazione e  delle  verifica  dell'effettiva  destinazione  del
contributo obbligatorio di cui in premessa, la figura del funzionario
responsabile 
  Tenuto conto altresi', che l'Ispettrice nazionale del  Corpo  delle
infermiere  e'  nominata,  ai  sensi  dell'art.   1733   del   Codice
dell'ordinamento militare, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e che  l'Ispettore  nazionale  del  Corpo  militare  e'
nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi
dell'art. 1683 del medesimo Codice; 
  Considerato   che   la   natura    pubblicistica    della    nomina
dell'ispettrice nazionale del Corpo  delle  infermiere  volontarie  e
dell'Ispettore del Corpo militare volontario risponde all'esigenza di
individuare, in relazione all'erogazione del contributo in  premessa,
un soggetto a cui attribuire le funzioni di funzionario responsabile; 
  Ravvisata dunque, la necessita' di dover procedere alla  erogazione
del citato contributo; 
  Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta
e tempestiva erogazione in favore dei  predetti  Corpi  ausiliari  da
parte dell'Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma
5, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle more della costituzione della Fondazione di  cui  all'art.
8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di  cui
in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5,  del  medesimo
decreto legislativo e' destinato integralmente all'Associazione della
Croce Rossa italiana, per  l'esclusivo  assolvimento,  da  parte  del
Corpo militare volontario e del Corpo  delle  infermiere  volontarie,
delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera  g)  del  medesimo
decreto e, in particolare, per la preparazione del  personale  e  dei
materiali   necessari   per   assicurare   l'organizzazione   ed   il
funzionamento del Corpo militare della Croce  Rossa  italiana  e  del
Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate.