Art. 2 
 
                        Diagnosi di malattia 
 
  1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati
a  cura  dei  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie   locali
territorialmente competenti o da  veterinari  formalmente  incaricati
dell'esecuzione  dei  prelievi  dai  medesimi  servizi,  secondo   le
modalita' indicate dalle regioni o province autonome. 
  2. Le prove di screening sono effettuate presso i laboratori  degli
Istituti zooprofilattici sperimentali o, limitatamente agli equidi di
pertinenza delle Forze Armate, presso i laboratori del Centro studi e
ricerche di sanita' e veterinaria di Roma e dell'Ospedale veterinario
Militare di Montelibretti (RM). 
  3. In caso di riscontro di positivita', il campione e' inviato  per
la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia
infettiva equina degli  equini,  di  seguito  denominato:  Centro  di
referenza. 
  4.  I   campioni   di   sangue   che   pervengono   agli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  al  Centro  di   referenza   devono
contenere le informazioni di cui ai moduli A e B riportati  in  calce
all'allegato 1. 
  5. I proprietari o i detentori degli  equidi  provvedono  affinche'
l'esito nonche'  la  data  delle  singole  prove  diagnostiche  siano
riportati dal servizio  veterinario  competente  per  territorio  sul
documento d'identificazione dell'equide. 
  6. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali  provvedono,
direttamente  o  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle  province
autonome, a inviare al Ministero della salute,  entro  24  ore  dalla
conferma di  positivita'  effettuata  dal  Centro  di  referenza,  le
informazioni  previste  dalla  direttiva   82/894/CE   e   successive
modifiche ed integrazioni, tramite  registrazione  delle  stesse  nel
Sistema  informativo   malattie   animali   nazionale,   di   seguito
denominato: SIMAN. 
  7. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le  prove
trasmettono al Centro di referenza i dati e ogni  informazione  sugli
esiti degli esami di laboratorio, secondo le modalita'  indicate  dal
Centro di referenza. 
  8. Il Centro di  referenza  rende  disponibili  informazioni  sulla
situazione epidemiologica a livello nazionale  tramite  aggiornamento
in  tempo  reale  del  Sistema  informativo   nazionale   dell'anemia
infettiva degli equini di cui all'allegato 1.