Art. 3 Misure sanitarie in caso di focolaio 1. In attesa della conferma di cui all'art. 2, comma 3, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dall'art. 4, comma 5 lettera a), punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE e dall'art. 4 del presente decreto. 2. Tali misure vengono revocate nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'. 3. I focolai si considerano estinti e le misure di cui al comma 1 sono revocate quando gli equidi infetti sono venuti a morte o allontanati definitivamente dall'azienda e gli accertamenti diagnostici sui rimanenti soggetti mantenuti in azienda sono risultati negativi in conformita' all'art. 4, comma 5, lettera a), punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE. 4. Le misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle aziende di cui al successivo art. 4, commi 1 e 2, o qualsiasi altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento. In questi casi deve essere preventivamente effettuata la registrazione di apertura di focolaio, di cui all'art. 2, comma 6, nel SIMAN.