Art. 3 
 
                Misure sanitarie in caso di focolaio 
 
  1. In attesa  della  conferma  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  le
autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste  dall'art.
99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320,  dall'art.  4,
comma 5 lettera a), punto  iii)  della  direttiva  n.  2009/156/CE  e
dall'art. 4 del presente decreto. 
  2. Tali misure vengono revocate  nel  caso  in  cui  il  Centro  di
referenza non confermi la positivita'. 
  3. I focolai si considerano estinti e le misure di cui al  comma  1
sono revocate quando  gli  equidi  infetti  sono  venuti  a  morte  o
allontanati   definitivamente   dall'azienda   e   gli   accertamenti
diagnostici  sui  rimanenti  soggetti  mantenuti  in   azienda   sono
risultati negativi in conformita' all'art. 4, comma  5,  lettera  a),
punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE. 
  4. Le misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle aziende di cui al successivo art. 4, commi 1 e  2,  o  qualsiasi
altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento.
In  questi   casi   deve   essere   preventivamente   effettuata   la
registrazione di apertura di focolaio, di cui all'art.  2,  comma  6,
nel SIMAN.