Art. 4 
 
                       Misure di biosicurezza 
 
  1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie  locali  competenti
per  territorio  dispongono  che  gli  animali  sieropositivi   siano
sottoposti a isolamento e sequestro in sedi  e  ricoveri  compatibili
con le esigenze etologiche  degli  equidi,  permettendo  la  presenza
nella stessa struttura o area idonea al mantenimento di piu' soggetti
positivi, anche di  proprieta'  di  terzi,  purche'  siano  garantite
adeguate misure di biosicurezza atte ad impedire la diffusione  della
malattia, come specificato all'allegato 2. 
  2. Al fine di permettere la convivenza di piu' equidi sieropositivi
in uno stesso luogo, nel rispetto  delle  esigenze  etologiche  della
specie di  cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le  province  autonome
consentono a privati cittadini  e  ad  associazioni  riconosciute  di
individuare e gestire strutture o aree  idonee  per  il  mantenimento
degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui  all'allegato
2. 
  3.  La   movimentazione   degli   animali   sieropositivi,   previa
compilazione del modello IV di cui al decreto ministeriale 16  maggio
2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317,  ad  opera  del  servizio
veterinario dell'azienda sanitaria  territorialmente  competente,  e'
consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela del benessere
animale, per il trasferimento nelle  aree  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti;
essa  puo'  avvenire  solo  dopo  la   comunicazione   del   servizio
veterinario  dell'ASL  competente  sul  territorio  di  partenza   al
servizio veterinario dell'ASL di destinazione che deve  esprimere  il
proprio assenso formale e garantire la vigilanza sul  rispetto  delle
misure minime di cui all'allegato 2. 
  4.  Il   servizio   veterinario   dell'Azienda   sanitaria   locale
nell'ambito della quale l'equide e' stabulato  in  isolamento,  nelle
condizioni di biosicurezza di cui all'allegato 2, deve  provvedere  a
verificare almeno  semestralmente  il  rispetto  di  tali  condizioni
compilando  la  scheda  di  cui  al  modulo  C,  riportata  in  calce
all'allegato 2. 
  5. La scheda di cui al comma 4 va compilata in duplice  copia:  una
copia  destinata  al  proprietario  e  una  da  conservare  da  parte
dell'Azienda unita' sanitaria locale.