Art. 4 Misure di biosicurezza 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa struttura o area idonea al mantenimento di piu' soggetti positivi, anche di proprieta' di terzi, purche' siano garantite adeguate misure di biosicurezza atte ad impedire la diffusione della malattia, come specificato all'allegato 2. 2. Al fine di permettere la convivenza di piu' equidi sieropositivi in uno stesso luogo, nel rispetto delle esigenze etologiche della specie di cui al comma 1, le regioni e le province autonome consentono a privati cittadini e ad associazioni riconosciute di individuare e gestire strutture o aree idonee per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui all'allegato 2. 3. La movimentazione degli animali sieropositivi, previa compilazione del modello IV di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ad opera del servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente, e' consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela del benessere animale, per il trasferimento nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti; essa puo' avvenire solo dopo la comunicazione del servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio di partenza al servizio veterinario dell'ASL di destinazione che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire la vigilanza sul rispetto delle misure minime di cui all'allegato 2. 4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide e' stabulato in isolamento, nelle condizioni di biosicurezza di cui all'allegato 2, deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto di tali condizioni compilando la scheda di cui al modulo C, riportata in calce all'allegato 2. 5. La scheda di cui al comma 4 va compilata in duplice copia: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unita' sanitaria locale.