Art. 5 
 
                Vigilanza veterinaria e norme finali 
 
  1. Al  fine  di  verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  del
presente decreto, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
competenti  per  territorio  assicurano  la   vigilanza   veterinaria
permanente presso le aziende come  definite  dall'art.  2,  comma  1,
lettera b),  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali 29 dicembre 2009. 
  2. Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi,  in  base
all'art. 1, comma 4, l'autorita' preposta  ai  controlli  diffida  il
proprietario o il detentore ad  adottare,  entro  il  termine  di  15
giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione
del piano. 
  3. Sulla  base  dell'evoluzione  della  situazione  epidemiologica,
l'allegato 1 al presente decreto e' modificato  con  dispositivo  del
Direttore generale della sanita' animale  e  dei  farmaci  veterinari
presso il Ministero della salute, sentite le regioni  e  le  province
autonome e il Centro di referenza. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. Il decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  dicembre  1976  e'
abrogato. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1310