Art. 5 Vigilanza veterinaria e norme finali 1. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009. 2. Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi, in base all'art. 1, comma 4, l'autorita' preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. 3. Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'allegato 1 al presente decreto e' modificato con dispositivo del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari presso il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome e il Centro di referenza. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976 e' abrogato. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2016 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1310