IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato recante «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010», e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto l'art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale: «Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonche' le cause e le modalita' di revoca o di decadenza [...] Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma»; Considerato che il medesimo comma 985 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede che per le sopra riportate finalita' e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e che le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo; Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 le associazioni di cui al libro I del codice civile che: a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalita' di svolgere e/o promuovere attivita' culturali; b) risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Le associazioni ammesse sono iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, le associazioni interessate presentano istanza di iscrizione, entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it. 3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonche' una relazione sintetica descrittiva dell'attivita' di promozione di attivita' culturali svolta nell'ultimo quinquennio. 4. Entro il 30 aprile 2016, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e' pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 10 maggio 2016. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 31 maggio 2016, trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti. 5. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale bilancio del Ministero.