IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione   amministrativa»,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice  dei  beni  culturali  e   del   paesaggio»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2010, pubblicato recante «Finalita' e soggetti ai  quali  puo'
essere destinato il 5 per  mille  per  l'anno  finanziario  2010»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
recante  «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile
2012, n. 44; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance a norma  dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto l'art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai
sensi del quale: «Per l'anno finanziario  2016,  con  riferimento  al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare  il
due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  e  i
criteri per l'iscrizione delle associazioni  nell'elenco  nonche'  le
cause e le modalita' di revoca o di decadenza [...] Con il decreto di
cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riparto e la corresponsione delle somme spettanti  alle  associazioni
culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti,  in  modo
da garantire la tempestivita' e l'economicita' di  gestione,  nonche'
le ulteriori disposizioni applicative del presente comma»; 
  Considerato che il medesimo comma 985 dell'art. 1  della  legge  n.
208 del  2015  prevede  che  per  le  sopra  riportate  finalita'  e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e che  le
somme non impegnate nell'esercizio 2016  possono  esserlo  in  quello
successivo; 
  Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione  delle
  somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 
 
  1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208  del  2015  le
associazioni di cui al libro I del codice civile che: 
    a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto,  la
finalita' di svolgere e/o promuovere attivita' culturali; 
    b)  risultino  esistenti  da  almeno  5  anni  al  momento  della
presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo. 
  2. Le associazioni ammesse sono  iscritte  in  un  apposito  elenco
istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  A  tal
fine, le associazioni interessate presentano istanza  di  iscrizione,
entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica,  mediante
apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  di  seguito  Ministero,  al
seguente indirizzo: www.beniculturali.it. 
  3. Alla domanda  presentata  ai  sensi  del  comma  2  deve  essere
allegata una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
relativa al possesso dei requisiti che qualificano  il  soggetto  fra
quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonche'  una
relazione  sintetica  descrittiva  dell'attivita'  di  promozione  di
attivita' culturali svolta nell'ultimo quinquennio. 
  4. Entro il 30 aprile 2016, il Ministero redige l'elenco degli enti
di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede
e codice  fiscale.  Tale  elenco  e'  pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero.  Il  legale  rappresentante  dell'ente  richiedente   puo'
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro  il  10
maggio 2016. 
  Dopo aver  proceduto  alla  rettifica  degli  eventuali  errori  di
iscrizione il Ministero, entro  il  31  maggio  2016,  trasmette  gli
elenchi definitivi, relativi ai  soggetti  ammessi  al  riparto  e  a
quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  la
pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la
determinazione degli importi spettanti  a  ciascuna  associazione  in
base alle scelte effettuate dai contribuenti. 
  5. Il Ministero procede ai controlli, anche a  campione,  circa  la
veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui  al  comma  3  del
presente articolo. I soggetti  che  non  risultino  in  possesso  dei
requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento  del
Direttore generale bilancio del Ministero.