Art. 2 Destinazione del due per mille 1. Nell'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, puo' effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto ammessi al riparto. 2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016 nel modello 730/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016. 3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell'associazione cui intende destinare la quota del due per mille della propria imposta e apponendo la firma nell'apposito riquadro presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale. 4. Ogni contribuente puo' indicare una sola associazione per scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.