Art. 3 
 
                      Riparto del due per mille 
 
  1. Ai soggetti aventi  diritto  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto spettano le quote del due per  mille  a  loro  specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di  redditi  non
sottoposti  all'obbligo  di  presentarne  dichiarazione   che   hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della  firma  e
l'indicazione del codice fiscale del beneficiario. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte  effettuate  ai
sensi del comma 1,  trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i  dati
occorrenti a determinare gli  importi  delle  somme  che  spettano  a
ciascuno dei soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  presente
decreto per i quali sia  stata  effettuata  una  valida  destinazione
della quota del due per mille. Ai fini della determinazione  del  due
per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare  riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno. 
  3. Le somme previste, in base alla  legislazione  vigente,  per  la
corresponsione del due per  mille  sono  iscritte  in  bilancio,  per
l'anno 2016, sul capitolo 2260 - piano gestionale 1 - dello stato  di
previsione della spesa del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo. 
  4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate  le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con  le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289. 
  5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa  stabilito  dall'art.  1,  comma
985,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  Qualora  le  somme
risultanti   dalla   ripartizione   delle   scelte   operate    siano
complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli
importi  dovuti  a  ciascun  avente  diritto  sono  proporzionalmente
ridotti.